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Statuto

TITOLO I DENOMINAZIONE
Art. 1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e costituita , con sede sociale, che potrà essere modificata con delibera di Consiglio Direttivo, a Marlia in P.zza del Mercato l’associazione, senza fini di lucro, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica “ Associazione Podistica Marciatori Marliesi”. 
I colori sociali dell’Associazione sono il verde ed il bianco.

TITOLO II SCOPO OGGETTO
Art. 2. L’associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, è apolitica e non ha scopi di lucro, si propone come oggetto principale, di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi, mezzi e strutture relativi alle loro esigenze sportive dilettantistiche, ludico motorie, ricreative, culturali e sociali in particolare lo sviluppo e la pratica del Podismo; di promuovere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive, di affiliarsi ed accettare di conformarsi alle norme del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive, degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti e che ad essi è libera di aderire, adottandone la tessera come sodalizio ed uniformandosi ai principi fondamentali di detti enti. Può decidere di avere altre sedi secondarie con indicazioni agli organi predisposti.
Art. 3. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione svolge attività primaria istituzionale e strumentale secondaria complementare connessa, assumendosi i seguenti compiti; 
A)partecipare, gestire e promuovere attività sportiva dilettantistica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, ricreativa culturale, sociale e tutte quelle connesse allo svolgimento di esercizio fisico e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva, ricreativa, turistica, culturale e sociale.
B)Perseguire finalità sportive, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura e della ricreazione.
C)Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi, ricreativi, culturali e sociali in proprio o anche con la partecipazione di terzi o per con terzi;
D)Gestire punti ritrovo, bar, ristoranti tavole calde ed attività similari per conto proprio e/o con terzi.

TITOLO III ASSOCIATI
Art. 4. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5. Chi intende essere ammesso come associato potrà presentare al consiglio domanda scritta o verbale, attenendosi al presente statuto e osservandone eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto del rilascio della tessera ed il pagamento della quota sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà qualifica di associato ed il diritto con la maggiore età, di voto e di partecipazione per l’approvazione e le modificazioni statutarie, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, purchè in regola con la quota associativa annuale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
I soci possono partecipare all’attività agonistica e ludico-motoria solamente sotto i colori sociali dell’Associazione, diversamente potranno essere radiati. 
Art. 6. Gli associati sono obbligati a versare una quota, che non può essere trasmessa, o contributo annuale, stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo annualmente per l’anno successivo. In caso contrario vale la quota dell’anno precedente.

TITOLO IV RECESSO ED ESCLUSIONE
Art. 7. La qualifica di associato si perde per morosità, recesso, esclusione, dimissioni, scioglimento dell’Associazione o causa di morte.
Art. 8. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale entro la data del 31 Marzo di ogni anno;
c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all’Associazione;
e) per dimissioni presentate per scritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro degli associati.
Art. 9. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate all’associato destinatario, mediante lettera. Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

GRATUITA’ DELLE CARICHE
Art. 9\bis. Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e giustificate. E’ vietato, agli amministratori, ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

TITOLO V PATRIMONIO E RISORSE FINAZIARIE
Art. 10. Il patrimonio può essere costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. Sono fonte di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, dell’Associazione:
i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
proventi ricavati dall’attività svolte e servizi prodotti;
le quote associative;
proventi da partecipazioni con associazioni;
le donazioni e i lasciti testamentari;
le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività o dei progetti.

ESERCIZIO SOCIALE
Art. 11. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

TITOLO VI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a)l’Assemblea degli Asociati;
b)il Presidente;
c)il Consiglio Direttivo;
d)il Collegio Sindacale (se ritenuto opportuno o d’obbligo per legge)

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13. Le assemblee sono organi sovrani degli associati o partecipanti e possono essere ordinarie e straordinarie. L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera con il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 secondo comma del Codice Civile. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nei locali della sede almeno sette giorni prima dell’adunanza o con altro mezzo pubblicitario (lettera, fax, posta elettronica) e deve contenere l’ordine del giorno il luogo da data e l’ora della riunione.
Art. 14. Le competenze dell’Assemblea ordinaria sono:
a)approvazione del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e cioè criteri di prudenza e contabili secondo le norme fiscali e associative vigenti nei sei mesi della chiusura del bilancio definito con entrate e uscite e conto patrimoniale in maniere trasparente e quindi compiere tutti gli atti per la gestione e amministrazione dell’Associazione;
b)procede alla nomina delle cariche sociali;
c)delibera su tutto quanto attinente alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i sei mesi successivi alla chiusura del bilancio. L’assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto degli associati.
Art. 15. L’assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Art. 16. In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.
Art. 17. L’assemblea ordinaria è presieduta dal presidente nominato dall’assemblea degli associati e per la quale verrà nominato un segretario per redigere il verbale. 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è formato da un minino di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati (in numero dispari). I componenti del Consiglio Direttivo, restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui non venga richiesta l’assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo si rinnova automaticamente con gli esistenti componenti del momento. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima dell’adunanza in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima tramite posta elettronica o telefono. Le sedute sono valide se sarà presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Al Consiglio Direttivo spetta tra l’altro:
a)curare l’esecuzione delle deliberazioni;
b)redigere i bilanci e portarli all’approvazione dell’assemblea;
c)compilare i regolamenti interni;
d)stipulare atti e contratti inerenti all’attività;
e)deliberare su sezioni, costituzioni o scioglimenti;
f)deliberare sull’ammissione, recessi, esclusioni degli associati;
g)compiere tutti gli atti e operazioni per la corretta gestione e amministrazione dell’Associazione.
Art. 19. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli integrando il Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni purchè abbia riportato almeno un voto. Il consigliere che si renda assente a cinque riunioni consecutive senza giustificato motivo, perderà la carica di consigliere e si provvederà alla sua sostituzione cosi come enunciato nel precedente comma.
L’assemblea sarà convocata, con urgenza, nel caso in cui saranno da sostituire la metà più uno dei membri. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo dimissionario.

PRESIDENTE
Art. 20. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il potere di firma può essere assegnato anche al Tesoriere relativamente ai conti correnti bancari e postali o altri tipi di rapporti debitori o creditizi.

COLLEGIO SINDACALE
Art. 21. Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea e può essere composto da uno a cinque membri effettivi. (in numero dispari). I sindaci durano incarica tre anni come il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. In caso di mancanza fino alla metà più uno dei membri, si voterà, soltanto per quell’organismo ed avrà la scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 22. Il compito del Collegio Sindacale è quello del controllo dell’andamento amministrativo, contabile dell’Associazione, relazionare sul bilancio consuntivo e vigilare sul rispetto dello statuto. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO
Art. 23. In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori fra gli associati che stabiliranno le modalità di devoluzione dei beni, ad associazioni senza scopo di lucro ai soli fini sportivi e non, come da disposizioni in materia. E’ fatto assoluto divieto di distribuzione in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

NORMA FINALE

Art. 24. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia (in particolare DLGS 460 / 97 e successive modificazioni ed integrazioni) e per quanto di competenza le LL.RR. e regolamenti.
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